Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge stabilisce l'ordinamento delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quinto, della Costituzione.

      2. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplinano le professioni intellettuali al fine di:

          a) tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale;

          b) favorire l'iniziativa dei professionisti e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;

          c) valorizzare la funzione economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell'economia della conoscenza.